Art. 1

In vigore dal 26 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: . Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, già modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382, e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi: b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi; c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento; d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-09;393#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo