Art. 7

In vigore dal 13 apr 1948
Il Collegio dei liquidatori elegge fra i suoi membri il presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due membri o dal Comitato istituito con l'. Esso deve adunarsi almeno una volta al mese con l'intervento dei membri del Comitato predetto e del Collegio dei revisori per esaminare le direttive generali della gestione e per eventuali deliberazioni di particolare importanza. Per il funzionamento del Collegio dei liquidatori valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il funzionamento del Consiglio direttivo dallo statuto del Comitato italiano petroli, approvato con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1947.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-7

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