Art. 10
In vigore dal 13 apr 1948
Entro trenta giorni dalla chiusura della liquidazione, il Collegio dei liquidatori presenta un rendiconto della propria gestione, accompagnato da una propria relazione illustrativa e dalle relazioni del Comitato istituito con l' e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministri cui è devoluta la sorveglianza, i quali decidono sulla destinazione dei beni residuati e dell'avanzo finale della liquidazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-10