Art. 10

In vigore dal 13 apr 1948
Entro trenta giorni dalla chiusura della liquidazione, il Collegio dei liquidatori presenta un rendiconto della propria gestione, accompagnato da una propria relazione illustrativa e dalle relazioni del Comitato istituito con l' e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministri cui è devoluta la sorveglianza, i quali decidono sulla destinazione dei beni residuati e dell'avanzo finale della liquidazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo