Art. 27
AbrogatoIn vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 4 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 28. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23#art-27