Art. 27

Art. 27

Abrogato27 / 27
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 4 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 28. - FRASCA

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23#art-27