Art. 2

In vigore dal 6 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 7. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-01;93#art-2

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Art. 2 Liquidazione delle pensioni e degli assegni di guerra ai partigiani combattenti appartenenti alle Forze armate. — Testo vigente | Portale Normativo