Art. 1

In vigore dal 6 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948: . Le pensioni e gli assegni di guerra spettanti ai partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislative 16 settembre 1946, n. 372, sono liquidati, in via definitiva, sulla base del grado che essi rivestivano nelle Forze armate all'8 settembre 1943, ancorchè non fossero in servizio a tale data, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-01;93#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo