Art. 3

In vigore dal 11 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, per ciò che concerne l', dal 15 ottobre 1946, e, per quanto riguarda l', dal 15 aprile 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 15. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-01;228#art-3

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