Art. 2

In vigore dal 11 apr 1948
L'efficacia delle disposizioni contenute nell', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790, è estesa fino al 15 aprile 1948. Nulla è innovato al comma secondo del predetto del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790.
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Art. 2 Proroga fino al 31 dicembre 1947 dell'efficacia della legge 24 agosto 1941, n. 1050 (sospensione del trasferimento dal ruolo dei comandi navali a quello dei comandi marittimi), e fino al 15 aprile 1948 dell'efficacia dell'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790 (posizione dei prigionieri ed internati). — Testo vigente | Portale Normativo