Art. 2
In vigore dal 11 apr 1948
L'efficacia delle disposizioni contenute nell', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790, è estesa fino al 15 aprile 1948.
Nulla è innovato al comma secondo del predetto del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 790.
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