Art. 2

In vigore dal 9 mar 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 100. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;54#art-2

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Art. 2 Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra. — Testo vigente | Portale Normativo