Art. 2
In vigore dal 9 mar 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 100. - FRASCA
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