Art. 1

In vigore dal 9 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: . È concesso all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra un contributo straordinario per l'anno 1947 di L. 95.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;54#art-1

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