Art. 4
In vigore dal 18 giu 1948
Per le finalità di cui al presente decreto è stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero della marina mercantile la somma di 10 milioni da ripartirsi negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
È ridotta nella misura corrispondente la somma di L. 100.000.000 stanziati nello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, per la traslazione delle salme dei militari italiani caduti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
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