Art. 2
In vigore dal 4 feb 1950
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'articolo
- La L. 1 dicembre 1949, n. 1035 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-27;699#art-2