Art. 2
In vigore dal 19 mar 1948
Fino al termine di cui all'articolo precedente per i pagamenti del servizio razionamento dei consumi è analogamente autorizzata la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 50.000.000.
Con le stesse modalità e limiti di cui sopra è altresì autorizzata l'emissione di aperture di credito sul capitolo 400-quater del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1947-48.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 158. - FRASCA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;90#art-2