Art. 2

In vigore dal 19 mar 1948
Fino al termine di cui all'articolo precedente per i pagamenti del servizio razionamento dei consumi è analogamente autorizzata la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 50.000.000. Con le stesse modalità e limiti di cui sopra è altresì autorizzata l'emissione di aperture di credito sul capitolo 400-quater del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1947-48. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 158. - FRASCA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;90#art-2

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