Art. 1

In vigore dal 19 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947; . Fino al 30 giugno 1948, per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza e della indennità, caro-pane agli assistiti, è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 100.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;90#art-1

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