Art. 3
In vigore dal 25 feb 1948
All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Cap. 43 ter - Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Cap. 53 ter - Spese postali, telegrafiche e telefoniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 55. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;35#art-3