Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 feb 1948
All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli: Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Cap. 43 ter - Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Cap. 53 ter - Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 55. - FRASCA
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