Art. 2
In vigore dal 16 mar 1948
Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dell' e vanno aumentati del 30%.
Ai personale che al 1 giugno 1947 consegna un miglioramento economico complessivo per retribuzioni e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di L. 2500. L'assegno stesso è riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nella retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto, considerata rispetto alla qualifica, rivestita al 31 maggio 1947.
Salvo quanto disposto dal primo comma, gli assegni personali, ivi previsti, restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;120#art-2