Art. 1
In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
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A decorrere dal 1 giugno 1947, le misure delle retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, vista dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;120#art-1