Art. 1

In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: . A decorrere dal 1 giugno 1947, le misure delle retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, vista dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;120#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo