Art. 1

In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: . La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro è stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900. L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;119#art-1

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