Art. 1
1 / 3In vigore dal 16 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
.
La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro è stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900.
L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;119#art-1