Art. 2

In vigore dal 18 feb 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le conseguenti variazioni ai bilanci del Fondo per il culto, e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, nonché al bilancio del Ministero del tesoro. Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 90. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;44#art-2

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Art. 2 Miglioramenti economici al clero congruato. — Testo vigente | Portale Normativo