Art. 1
In vigore dal 18 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
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A decorrere dal 1 luglio 1947, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213 e 1 aprile 1947, n. 272, viene concesso un aumento temporaneo del 40%.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sulla attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma 2°, della legge 27 maggio 1929, n. 848.
Storico versioni
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