Art. 2
In vigore dal 5 feb 1948
Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;21#art-2