Art. 2

In vigore dal 5 feb 1948
Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;21#art-2

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Art. 2 Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte. — Testo vigente | Portale Normativo