Art. 1

In vigore dal 5 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948; . Le disposizioni dei commi primo e secondo dell' del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
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Art. 1 Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte. — Testo vigente | Portale Normativo