Art. 5

In vigore dal 13 mar 1948
Gli Enti predetti dovranno mettere a disposizione dell'Ispettorato compartimentale il personale di collaborazione, d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonché i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 127. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;69#art-5

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