Art. 4
In vigore dal 13 mar 1948
L'ispettore compartimentale e il personale d'ispezione, da lui all'uopo delegato, sono autorizzati ad accedere direttamente presso le esattorie e le agenzie degli Enti predetti nonché presso le sedi del Pubblico registro automobilistico per le verifiche contabili e i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;69#art-4