Art. 3

In vigore dal 24 gen 1948
Il sopraprezzo di cui all', da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società italiana Autori Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali. La Società italiana Autori Editori verserà l'ammontare dei sopraprezzi incassati: a) al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, entro il mese di marzo 1948; b) al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani, entro il mese di aprile 1948. Dei detti versamenti dovrà darne notizia al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e per quelli di cui alla lettera b), anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto dalla Società italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;4#art-3

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