Art. 2
In vigore dal 24 gen 1948
Il provento del sopraprezzo riscosso nei giorni 25 gennaio, 1° e 8 febbraio 1948, è devoluto al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, e quello riscosso nei giorni 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 19, 21 e 28 marzo 1948, è devoluto al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani di cui all' del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264.
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