Art. 3

In vigore dal 16 gen 1948
I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza durante il periodo di chiusura degli sportelli per l'evento eccezionale, dovranno essere muniti di una dichiarazione del dirigente dell'azienda, istituto o dipendenza, redatta nei seguenti termini: "Ai sensi e per gli effetti del D.L........ si dichiara che gli adempimenti a carico della sottoscritta azienda di credito (istituto o dipendenza) relativamente al presente titolo non si sono potuti effettuare a causa del mancato funzionamento della azienda (istituto o dipendenza) protrattosi dal.........al....... come dal decreto del Prefetto della provincia di...... del giorno......". La dichiarazione di che al precedente comma s'intende rilasciata sotto la responsabilita dell'azienda o istituto nonché sotto quella personale dei funzionari che l'hanno sottoscritta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-15;1#art-3

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Art. 3 Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali. — Testo vigente | Portale Normativo