Art. 2

In vigore dal 16 gen 1948
La eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-15;1#art-2

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