Art. 3

In vigore dal 29 feb 1948
I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria hanno facoltà di accedere in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonché nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento della tassa dovuta. La mancata applicazione delle marche complementari è punita con la multa da, L. 4000 a L. 10.000 e l'inosservanza delle disposizioni prescritte per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 5000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;72#art-3

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