Art. 2

In vigore dal 29 feb 1948
Per i mazzi già bollati con la tassa di L. 20 e L. 30 il complemento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto deve essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte. L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gl'importatori, rivenditori o qualsiasi altro depositario dev'essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con l'apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso. In ogni caso il complemento della tassa deve essere effettuato prima della distribuzione o della vendita o dell'uso nei pubblici esercizi dei mazzi di carte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;72#art-2

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Art. 2 Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo