Art. 2

In vigore dal 6 feb 1948
A favore dei Comuni e delle Province può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331. Il ricupero degli anticipi di cui al precedente comma, verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 773.
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