Art. 1
In vigore dal 6 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportare dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione 23 dicembre 1947:
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Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1917, n. 833, è elevato da quattro a sette dodicesimi.
Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".
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