Art. 2
In vigore dal 16 feb 1948
Gli organici del comune di Zambana e dei ricostituiti comuni di Fai e di Nave San Rocco, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Zambana, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;41#art-2