Art. 1
In vigore dal 16 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947;
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I comuni di Fai e di Nave San Rocco, aggregati a quello di Zambana con il regio decreto 9 aprile 1928, n. 909, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;41#art-1