Art. 8-quater

In vigore dal 23 mag 2026
(( (Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto).)) 1. ((Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell', primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.)) 2. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni: a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026; b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023; c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.)) 3. ((Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.)) 4. ((Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.)) 5. ((Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all', comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 nonchè i termini e le modalità per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo)) .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-8-quater

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo