Art. 7
Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026
In vigore dal 12 mar 2026
1. All', comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all' del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all' del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.
3. All', comma 8, del citato decreto-legge n. 96 del 2025 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».
4. È abrogato l', comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:
a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;
b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all' del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;
d) euro 6.221.200,00 a favore di Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede quanto a 500.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all', comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualità 2025 che restano acquisite all'erario e quanto a euro 50.000.000 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell', comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Storico versioni
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