Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25

In vigore dal 12 mar 2026
1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. 3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». 4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020. 5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, delle gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
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