Art. 1-ter
In vigore dal 19 apr 2026
(( (Modifica all' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio).))
1.
((All', comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta e sia fornita" sono sostituite dalle seguenti: "i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identità dell'intermediario mediante il quale è stata sottoscritta la fornitura; tale informazione è resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita".))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-20;21#art-1-ter