Titolo III

Art. 29

Abrogato

Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies è inserito il seguente: «Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies. 2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.». 2. All', comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni». 3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente. 4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti: a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma; c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purchè organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS. 5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP: a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione; b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario; c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti; d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti; e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità. 6. La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale. 7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti: a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari; b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate; c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti; d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti. 8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. 9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza. 10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9. 11. Le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.
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