Titolo I
Art. 2
AbrogatoDisposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR
In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all' del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli , comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. È, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti.
Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo, nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all' del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo . La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. All', comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali».
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all', comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all', comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR.
Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all', comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
12. All', comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all', comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all', comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall', comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli , comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. All', comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».
16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.
17. All', comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito un incarico dirigenziale».
18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall', commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;
c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione.
Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno.
Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.
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