Sez. IV

Art. 18

Abrogato

Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 {Riforma degli istituti tecnici e professionali}, della Riforma 1.3 {Riorganizzazione del sistema scolastico}, della Riforma 2.1 {Reclutamento dei docenti} e della Riforma 2.2 {Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo} previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR

In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»; b) all'articolo 16-ter: 1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»; 2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni» sono soppresse; 3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8.»; 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti». 2. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi». 3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025». 4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell', commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all', comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all', comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all', comma 83-quater, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015. 6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 7. All', comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse. 8. All', comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19#art-18

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