Art. 8-bis

In vigore dal 8 ott 2025
(( (Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria).)) 1. ((Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.)) 2. ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato)) .
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