Art. 6

Abrogato

Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche

In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 2. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116: a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»; b) al comma 4, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026». 3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026. 5. All', comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027». 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026. 7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027. 8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026. 9. All', comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse. 10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
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