Art. 2

Abrogato

Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello

In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo. 2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta. 3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giungo 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura. 4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità di cui al primo periodo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento. 5. Si applicano gli della legge 4 maggio 1998, n. 133. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117#art-2

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