Capo III

Art. 13

Abrogato

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

In vigore dal 1 lug 2025 al 9 ago 2025
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall', comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell', comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all', comma 1.
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