Capo III

Art. 10

Abrogato

Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali

In vigore dal 1 lug 2025 al 9 ago 2025
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'. 3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.» b) all', comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;96#art-10

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