Capo I
Art. 2
Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo
In vigore dal 12 apr 2025
1. All' del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»;
2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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